Art. 10.
(Revisione delle tariffe e degli adempimenti per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità relative alla riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato il nuovo tariffario per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali, nonché per la determinazione dei compensi per la cessione dei diritti di riproduzione delle medesime opere. Il regolamento tiene conto dell'esigenza di rendere noto il patrimonio culturale italiano, attraverso l'edizione di libri e di prodotti multimediali effettuata anche da privati.
      3. Al fine di ridurre i costi di transazione relativi all'acquisizione dei diritti di riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali, con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabilite procedure semplificate che consentano ai soggetti richiedenti di accedere al patrimonio culturale dello Stato, prevedendo l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un apposito ufficio incaricato della gestione di tali diritti.

 

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